L’uso promiscuo dei veicoli aziendali: normativa e implicazioni fiscali per i dipendenti

Studiopaghe@studiocerfogli.it/ Gennaio 21, 2025/ Circolari, DALLO STUDIO

Le auto in uso promiscuo sono veicoli concessi dalle aziende ai propri dipendenti per l’uso sia professionale che personale. Questo tipo di concessione è regolato da specifiche normative fiscali e aziendali. Tuttavia, per garantire la corretta applicazione di tale modalità, è necessario fornire adeguata documentazione che certifichi l’effettivo utilizzo promiscuo del veicolo. Tra i documenti rilevanti, si possono citare:

  • una clausola specifica nel contratto di lavoro (C.M. 10.2.98 n. 48/E, § 2.1.2.1);
  • una scrittura privata con data certa;
  • un verbale del Consiglio di Amministrazione.

Per evitare problematiche in fase di controllo, è consigliabile che nel veicolo sia conservata la documentazione che attesti l’autorizzazione all’uso promiscuo fornita dall’impresa.

Trattamento fiscale per il dipendente-utilizzatore

A partire dal 1° gennaio 2025, l’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, modificato dall’art. 1, comma 48, della Legge 207/2024, stabilisce che, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo, il valore del fringe benefit venga determinato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Il calcolo del costo chilometrico di esercizio, che si basa sulle tabelle elaborate dall’ACI, prevede che il 50% di tale importo venga considerato come benefit, al netto delle somme eventualmente trattenute dal dipendente.

Inoltre, sono previsti degli sgravi per alcuni tipi di veicoli:

  • 10% per veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per veicoli ibridi plug-in.

Un esempio pratico

  • AUDI Q8 E-TRON 55 QUATTRO (veicolo elettrico): per il 2025, le tabelle ACI prevedono un costo per chilometro pari a 0,8342 euro. Con una percorrenza convenzionale di 15.000 km, il fringe benefit ammonta a 1.251,30 euro, ridotto al 10% per effetto delle disposizioni normative (15.000 km X 0.8342 = 12513 euro X 10% = 1.251,30 euro).
  • Fiat Panda 1.0 69CV Hybrid: per questo veicolo ibrido, il costo chilometrico fissato dall’ACI per il 2025 è pari a 0,3797 euro per chilometro. Con una percorrenza di 15.000 km, il fringe benefit è pari a 2.847,75 euro, e la percentuale di tassazione applicata è del 50%, in quanto non ci sono deroghe per veicoli Mild e Full Hybrid.

Determinazione del fringe benefit precedente (fino al 31.12.2024)

Per i veicoli immatricolati dopo il 1° luglio 2020 e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, il fringe benefit era determinato in base alle emissioni di anidride carbonica del veicolo, come riportato nella seguente tabella:

Emissioni di CO2 del veicolo (g/km)Percentuale per il fringe benefit
Non superiori a 60 g/km25%
Superiori a 60 g/km, ma non oltre 160 g/km30%
Superiori a 160 g/km, ma non oltre 190 g/km40% (2020), 50% (dal 2021)
Superiori a 190 g/km50% (2020), 60% (dal 2021)

Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Ris. n. 46/2020), il momento rilevante per determinare l’applicazione della normativa è la sottoscrizione del contratto tra datore di lavoro e dipendente, che deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020 per beneficiare della normativa in vigore.

Dettagli per la determinazione del fringe benefit

  • Il fringe benefit è calcolato forfetariamente, senza tener conto dei costi effettivi di utilizzo del veicolo. Non importa, quindi, se il dipendente paga di tasca propria alcune spese legate al veicolo (es. carburante, manutenzione).
  • Se il dipendente paga una parte del canone per l’uso del veicolo, il fringe benefit è dato dalla differenza tra l’importo forfetario e l’importo effettivamente corrisposto dal dipendente, come chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate 1/2007.

Deducibilità dei costi in capo all’impresa

L’art. 164, lett. b-bis) del TUIR stabilisce che i costi per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili nella misura del 70%, a condizione che siano utilizzati per la maggior parte del periodo d’imposta. In caso di autovettura con un costo di 50.000 euro concessa in uso promiscuo, l’impresa può dedurre il 70% dei costi, anche se l’auto supera il limite di deducibilità di 18.075,99 euro.

Carburante

Le spese per l’acquisto di carburante per veicoli aziendali dati in uso promiscuo sono deducibili al 70% se pagate tramite carte di credito, debito o prepagate, come stabilito dall’art. 164, co. 1-bis, del TUIR.


In sintesi, l’uso promiscuo dei veicoli aziendali comporta una serie di vantaggi e oneri fiscali, tanto per il dipendente quanto per l’impresa. È importante che entrambi comprendano correttamente le normative fiscali per evitare problematiche in sede di controllo e per ottimizzare i benefici fiscali derivanti dall’utilizzo dei veicoli aziendali.

DI SEGUITO LE TABELLE ACI 2025

Share this Post